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Codice del Terzo Settore · D.Lgs. 117/2017

Le agevolazioni fiscali per chi dona

Le erogazioni liberali al Banco delle Opere di Carità, ente del Terzo Settore, danno diritto ai benefici previsti dall'art. 83 del Codice del Terzo Settore: una detrazione dall'IRPEF oppure, in alternativa, una deduzione dal reddito. Valgono per le persone fisiche e per le imprese, a condizione che il pagamento sia tracciabile.

Art. 83D.Lgs. 117/2017
30.000 €limite annuo della detrazione
Tracciabileil pagamento, sempre

Detrazione o deduzione

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) prevede agevolazioni fiscali per chi effettua erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore come il Banco delle Opere di Carità. Si può scegliere tra due modalità: la detrazione, uno sconto diretto sull'imposta da pagare, oppure la deduzione, una riduzione del reddito su cui l'imposta viene calcolata.

Le due modalità non sono cumulabili per la stessa donazione: si sceglie quella più conveniente in base alla propria situazione fiscale.

30% della donazione detratto dall'IRPEF lorda, fino a 30.000 € di erogazioni l'anno Art. 83 c. 1 · enti del Terzo Settore
35% se l'erogazione è a favore di un'organizzazione di volontariato (ODV), stesso limite di 30.000 € Art. 83 c. 1 · organizzazioni di volontariato
10% del reddito complessivo dichiarato deducibile, entro il limite di 70.000 € l'anno Art. 83 c. 2 · persone fisiche, enti e società

Le due opzioni a confronto

La detrazione riduce l'imposta, la deduzione riduce il reddito imponibile. La convenienza dipende dall'aliquota marginale: chi ha redditi più alti trae in genere maggior vantaggio dalla deduzione.

Opzione 01 · Detrazione dall'imposta

Si detrae dall'IRPEF lorda il 30% dell'erogazione, elevato al 35% se il beneficiario è un'organizzazione di volontariato, per un importo complessivo non superiore a 30.000 € in ciascun periodo d'imposta. Se la detrazione eccede l'imposta dovuta, la parte eccedente è riportabile negli anni successivi.

Opzione 02 · Deduzione dal reddito

Persone fisiche, enti e società deducono l'erogazione dal reddito complessivo dichiarato, nel limite del 10% del reddito stesso e comunque entro 70.000 € l'anno. La deduzione è conveniente per chi ha un'aliquota marginale elevata e non è cumulabile con la detrazione per la stessa donazione.

Donazioni in natura

Si può donare qualsiasi tipologia di bene, purché il beneficiario sia un ente del Terzo Settore. Il valore dei beni, ai fini della detrazione o della deduzione, si determina secondo l'art. 3 del D.M. 28 novembre 2019. Il donatore rilascia una dichiarazione con l'elenco analitico dei beni e il loro valore; l'ente beneficiario rilascia ricevuta con l'impegno a utilizzarli per le proprie attività istituzionali.

Il contante non è agevolato

Le erogazioni in denaro danno diritto ai benefici solo se effettuate con strumenti tracciabili: bonifico bancario o postale, carta di credito o di debito, assegno. Le donazioni in contanti non danno diritto ad alcuna agevolazione fiscale.

Come ottenere il beneficio

Quattro passaggi, dal momento della donazione alla dichiarazione dei redditi. Il Banco trasmette i dati all'Agenzia delle Entrate, che li riporta nella dichiarazione precompilata.

01

Effettua la donazione

Con bonifico bancario o postale, carta di credito o di debito o altro strumento tracciabile. Il contante non è detraibile.

Vai alla pagina donazioni
02

Comunica il codice fiscale

Indica il tuo codice fiscale al Banco al momento della donazione o nella causale del bonifico: serve per la dichiarazione precompilata.

03

Ricevi la ricevuta

Il Banco rilascia la ricevuta e trasmette i dati all'Agenzia delle Entrate entro febbraio dell'anno successivo (D.M. 3/2/2021).

04

Verifica in dichiarazione

I dati sono già nella dichiarazione precompilata. Scegli tra detrazione e deduzione in base alla tua convenienza.

Condizione fondamentale: la tracciabilità

Le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate con strumenti tracciabili: bonifico bancario o postale, carta di credito o di debito, assegno. Le donazioni in contanti non danno diritto ad alcuna agevolazione fiscale.

Per le donazioni in natura, il donatore rilascia una dichiarazione analitica dei beni, con perizia di stima nei casi previsti, e l'ente si impegna all'utilizzo istituzionale (art. 4 D.M. 28 novembre 2019).

Condizioni di applicabilità

Per beneficiare delle agevolazioni devono essere rispettate quattro condizioni. Le prime due riguardano ogni donazione in denaro, le altre due le donazioni di beni.

Tracciabilità del pagamento

Le donazioni in denaro vanno effettuate con strumenti tracciabili: bonifico bancario o postale, carta di credito, carta di debito, assegno circolare nominativo. Il pagamento in contanti non è mai ammesso ai fini fiscali.

Comunicazione del codice fiscale

Per consentire al Banco di trasmettere i dati all'Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione precompilata, il codice fiscale del donatore va comunicato al momento della donazione o indicato nella causale del bonifico.

Dichiarazione analitica dei beni

Per le donazioni di beni in natura, il donatore rilascia una dichiarazione con l'elenco analitico e il valore dei beni. Nei casi previsti dall'art. 3 del D.M. 28/11/2019 è obbligatoria anche una perizia di stima.

Ricevuta dell'ente beneficiario

Il Banco delle Opere di Carità rilascia una ricevuta con cui si impegna a utilizzare i beni ricevuti per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Una donazione tracciata e certificata

Ogni erogazione al Banco delle Opere di Carità è documentata con ricevuta e trasmessa all'Agenzia delle Entrate. Se preferisci sostenerci senza alcun costo, puoi destinarci il 5×1000 nella dichiarazione dei redditi.

Art. 83 D.Lgs. 117/2017 · D.M. 28/11/2019
  • 01
    Bonifico o cartaMai in contanti.
  • 02
    Codice fiscale nella causalePer la dichiarazione precompilata.
  • 03
    Ricevuta del BancoDati trasmessi all'Agenzia entro febbraio.
  • 04
    Detrazione o deduzione30% (35% per le ODV) oppure 10% del reddito.