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Codice del Terzo Settore — D.Lgs. 117/2017

Dona e
risparmia sulle tasse

Le donazioni al Banco delle Opere di Carità danno diritto a significativi benefici fiscali. Detrai il 30–35% dall'IRPEF o deduci fino al 10% del tuo reddito imponibile.

30% Detrazione IRPEF
35% Per le ODV
10% Deduzione reddito
30k€ Limite annuo
🏛️ Art. 83 D.Lgs. 117/2017
✅ Persone fisiche e imprese
💳 Solo con strumenti tracciabili
📄 Dichiarazione precompilata
Come funziona

Ogni donazione,
un beneficio fiscale

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) prevede agevolazioni fiscali per chi effettua donazioni agli Enti del Terzo Settore come il Banco delle Opere di Carità. Puoi scegliere tra due modalità: detrazione (sconto diretto sull'imposta) o deduzione (riduzione del reddito imponibile).

💸
Opzione 1
Detrazione IRPEF
30%
sull'imposta lorda (35% per ODV) · max €30.000/anno
  • Sconto diretto sull'imposta IRPEF da pagare
  • 30% della donazione per ETS in generale
  • 35% per Organizzazioni di Volontariato (ODV)
  • Limite massimo detraibile: €30.000 annui
  • Riportabile negli anni successivi se eccede l'imposta
Art. 83 c.1 D.Lgs. 117/2017
📊
Opzione 2
Deduzione dal reddito
10%
del reddito complessivo dichiarato · max €70.000
  • Riduzione del reddito imponibile su cui si calcola l'imposta
  • Importo deducibile: fino al 10% del reddito complessivo
  • Limite massimo: €70.000 annui
  • Conveniente per chi ha un'aliquota marginale elevata
  • Non cumulabile con la detrazione per la stessa donazione
Art. 83 c.2 D.Lgs. 117/2017
📦
Donazioni in natura (beni)
Puoi donare qualsiasi tipologia di bene in natura, purché il beneficiario sia un Ente del Terzo Settore. Il valore dei beni donati, ai fini della detrazione o deduzione, è calcolato secondo le modalità previste dall'art. 3 del D.M. 28 novembre 2019. Il donatore deve rilasciare una dichiarazione analitica dei beni donati e il loro valore; l'ente beneficiario deve rilasciare ricevuta con impegno all'utilizzo istituzionale.
D.M. 28 novembre 2019, art. 3
💼
Opzione 1
Detrazione IRES
30%
sull'imposta lorda (35% per ODV) · max €30.000/anno
  • Sconto diretto sull'IRES (imposta sul reddito delle società)
  • 30% della donazione per ETS in generale
  • 35% per Organizzazioni di Volontariato (ODV)
  • Limite massimo detraibile: €30.000 annui
Art. 83 c.1 D.Lgs. 117/2017
📈
Opzione 2
Deduzione dal reddito d'impresa
10%
del reddito complessivo dichiarato
  • Deduzione dal reddito imponibile dell'impresa
  • Importo deducibile: fino al 10% del reddito complessivo
  • Vantaggio proporzionale all'aliquota IRES applicata
  • Non cumulabile con la detrazione per la stessa donazione
Art. 83 c.2 D.Lgs. 117/2017
📦
Donazioni in natura per le imprese
Le imprese possono donare beni strumentali o prodotti della propria attività. La valorizzazione avviene secondo l'art. 3 del D.M. 28 novembre 2019. È necessario che il donatore rilasci dichiarazione analitica dei beni e che l'ente beneficiario rilasci ricevuta con impegno all'utilizzo per finalità istituzionali.
D.M. 28 novembre 2019, art. 3
⚠️ Disposizione transitoria (TUIR — Art. 100 c.2 lett. h)

Fino alla piena operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), è in vigore la disposizione dell'art. 100, comma 2, lettera h) del TUIR che prevede la deduzione dal reddito d'impresa per un importo pari al 2% del reddito dichiarato, entro il limite di €30.000.

Processo

Come ottenere il beneficio

Quattro semplici passaggi per sfruttare al massimo le agevolazioni fiscali sulle tue donazioni.

1
Effettua la donazione
Con bonifico bancario, carta di credito o altro strumento tracciabile. Il contante non è detraibile.
2
Comunica il tuo CF
Indica il tuo codice fiscale al Banco o nella causale del bonifico per la dichiarazione precompilata.
3
Ricevi la ricevuta
Il Banco trasmette i dati all'Agenzia delle Entrate entro febbraio dell'anno successivo (D.M. 3/2/2021).
4
Inserisci in dichiarazione
Trovi i dati già nella dichiarazione precompilata. Scegli tra detrazione e deduzione in base alla tua convenienza.
⚠️
Nota bene — Condizione fondamentale
Le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate con strumenti tracciabili (bonifico bancario o postale, carta di credito/debito, assegno). Le donazioni in contanti non danno diritto ad alcuna agevolazione fiscale.
Per le donazioni in natura, il donatore deve rilasciare una dichiarazione analitica dei beni (con eventuale perizia di stima) e l'ente deve impegnarsi all'utilizzo istituzionale (art. 4 D.M. 28 novembre 2019).
Requisiti

Condizioni per applicabilità

Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, devono essere rispettate le seguenti condizioni.

1
Tracciabilità del pagamento
Le donazioni in denaro devono essere effettuate con strumenti tracciabili: bonifico bancario o postale, carta di credito, carta di debito, assegno circolare nominativo. Il pagamento in contanti non è mai ammesso ai fini fiscali.
2
Comunicazione codice fiscale
Per permettere al Banco di trasmettere i dati all'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione precompilata, è necessario comunicare il proprio codice fiscale al momento della donazione o indicarlo nella causale del bonifico.
3
Dichiarazione analitica (beni in natura)
Per le donazioni di beni in natura, il donatore deve rilasciare dichiarazione con elenco analitico e valore dei beni. Nei casi previsti dall'art. 3 del D.M. 28/11/2019 è obbligatoria anche una perizia di stima.
4
Ricevuta dell'ente beneficiario
L'ente donatario (Banco delle Opere di Carità) deve rilasciare ricevuta/dichiarazione con cui si impegna a utilizzare i beni ricevuti per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Fai la differenza oggi

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Un gesto concreto per le famiglie in difficoltà che ti permette anche di ridurre la tua pressione fiscale. Due buone ragioni per donare al Banco delle Opere di Carità.