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BENEFICI FISCALI

Le donazioni al Banco delle Opere di Carità possono essere detratte dall’imposta lorda nella misura del 30%, arrivando fino al 35% nel caso di donazioni a favore delle ODV (Organizzazioni di Volontariato). L’importo massimo detraibile è di 30.000 euro annui.

In alternativa, è possibile dedurre le donazioni erogate dal proprio reddito imponibile, per un importo che non superi il 10% del reddito complessivo dichiarato, in conformità con l’articolo 83 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Ogni Organizzazione del Banco delle Opere di Carità è tenuta a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle erogazioni liberali ricevute, al fine di agevolare la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (Decreto 3 febbraio 2021). Per consentire la trasmissione dei dati relativi alle donazioni effettuate nel corso dell’anno, è necessario comunicare il proprio codice fiscale al Banco delle Opere di Carità presso cui è stata destinata la donazione, oppure indicare nella causale della donazione stessa. Qualora si desideri opporsi alla trasmissione di tali dati, è necessario comunicarlo al Banco delle Opere di Carità dove è stata effettuata la donazione, confermando tale decisione entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata effettuata la donazione.

Agevolazioni fiscali per le donazioni di persone fisiche
Articolo 83 del D.Lgs. 117/2017

Donazioni in denaro: È possibile scegliere tra due opzioni:

  1. Detrazione dall’imposta lorda (IRPEF): Detrarre un importo pari al 30% dell’erogazione liberale in denaro, con un limite annuo di 30.000 euro. Tale limite è elevato al 35% per le erogazioni in denaro a favore di organizzazioni di volontariato.
  2. Deduzione dal reddito imponibile: Dedurre la liberalità dal reddito complessivo netto, fino a un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Donazioni in natura:
È possibile donare qualsiasi tipologia di bene in natura, a condizione che i beneficiari siano Enti del Terzo Settore. Durante il periodo transitorio attuale, i beneficiari possono essere solo ONLUS, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale. La valorizzazione dei beni donati ai fini della detrazione/deduzione d’imposta è regolata dagli articoli 3 e 4 del D.M. 28 novembre 2019.

Condizioni per l’applicazione delle agevolazioni:

  • Le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite strumenti tracciabili, come ad esempio banche o uffici postali.
  • Per le erogazioni liberali in natura, si applica l’articolo 4 del D.M. 28 novembre 2019. Il donatore deve rilasciare una dichiarazione contenente l’elenco dettagliato dei beni donati e il loro valore, eventualmente allegando una perizia di stima (la perizia è obbligatoria nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 del D.M. 28 novembre 2019). L’ente donatario/beneficiario deve rilasciare una dichiarazione/ricevuta in cui si impegna a utilizzare i beni ricevuti per lo svolgimento della propria attività istituzionale, al fine di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

    Nota bene:
    Sono in vigore “altre disposizioni” fino all’operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). In relazione alle altre agevolazioni fiscali relative alle ONLUS contenute nel Testo Unico delle imposte sui redditi, l’art. 15, comma 1.1, del TUIR, che prevede la detrazione del 26% per le erogazioni liberali in denaro (fino a 30.000 euro annui) effettuate da persone fisiche a favore di ONLUS, potrà essere applicato fino all’operatività del RUNTS.

Agevolazioni fiscali per le donazioni di persone giuridiche
Articolo 83 del D.Lgs. 117/2017

Donazioni in denaro:
È possibile dedurre le donazioni in denaro dal reddito complessivo netto, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Nel caso in cui l’importo della deduzione superi il reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere utilizzata per ridurre il reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

 

Donazioni  in natura:
È possibile donare qualsiasi tipologia di bene in natura, purché i beneficiari siano Enti del Terzo Settore. La valorizzazione dei beni donati, ai fini della detrazione/deduzione d’imposta, è disciplinata dall’art. 3 del D.M. 28 novembre 2019.

 


Condizioni per l’applicabilità delle agevolazioni:

  • Le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate con strumenti tracciabili, ad esempio tramite bonifico bancario o postale.
  • Per le erogazioni liberali in natura, come stabilito dall’art. 4 del D.M. 28 novembre 2019, il donatore deve rilasciare una dichiarazione contenente l’elenco analitico dei beni donati e il loro valore, allegando eventualmente una perizia di stima (obbligatoria nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 del D.M. 28 novembre 2019). L’ente donatario/beneficiario della donazione deve rilasciare una dichiarazione/ricevuta in cui si impegna a utilizzare i beni ricevuti per lo svolgimento della propria attività istituzionale, al fine di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nota bene:
Sono in vigore “altre disposizioni” fino all’operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). L’art. 100, comma 2, lettera h) del TUIR prevede la deduzione dal reddito d’impresa per un importo pari al 2% del reddito dichiarato, entro il limite di 30.000 euro.