La procedura per aderire al Banco delle Opere di Carità prevede l’invio online dei seguenti documenti:
- Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del Presidente e Legale Rappresentante
- Fotocopia del codice fiscale dell’ Ente
- Fotocopie dei documenti di riconoscimento e del codice fiscale dei delegati
- Fotocopia dell’ atto costitutivo e dello statuto dell’ Ente
- Documentazione comprovante(bolle, fatture ecc.)che l’ Ente richiedente già svolge in modo continuativo distribuzione alimentare, con specifica dei prodotti alimentari distribuiti da almeno un anno.
- Relazione dell’attività caritativa in atto
- Elenco delle persone e dei nuclei familiari assistiti in maniera continuativa (All.13)
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente alla informativa per i beneficiari dell’obbligo di ricevere i generi alimentari solo da una struttura caritativa e che i prodotti alimentari ricevuti dal Banco delle Opere di Carità verranno distribuiti agli indigenti gratuitamente e senza nessuna altra forma di contribuzione (Mod.18);
- Visura camerale;
- Titolo di detenzione (Proprietà/Locazione) dei locali della sede operativa debitamente registrata
E’ necessario precisare che:
L’invio della documentazione non è vincolante circa l’inserimento dell’ Ente tra gli Enti beneficiari del Banco.
Ricevuta la domanda e tutti i relativi allegati e valutata positivamente la possibilità di inserimento nell’elenco degli Enti da sostenere, il Presidente dell’Ente richiedente, sarà invitato, previo accordo telefonico, a recarsi presso la sede del Banco delle Opere di Carità per la stipula della convenzione e per il completamento degli atti necessari.